La Consulta boccia la legge sul terzo mandato: Vincenzo De Luca non potrà ricandidarsi

La Consulta boccia la legge sul terzo mandato: Vincenzo De Luca non potrà ricandidarsi

LibroEspositoPastoraleLa legge per salvare Vincenzo De Luca è incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta, decretando l’illegittimità della norma della Regione Campania che consente al governatore uscente di candidarsi per un terzo mandato, dopo averne già svolti due consecutivamente. A impugnare la legge varata nel novembre del 2024 era stato il governo di Giorgia Meloni, durante il Consiglio dei ministri del 9 gennaio. De Luca, dunque, non si potrà ricandidare alla presidenza della sua Regione. La decisione della Consulta chiude anche la porta a un ulteriore possibile mandato per il presidente del Veneto Luca Zaia.

Il commento di De Luca: “Tesi strampalata” – “Straordinaria performance giuridica dell’alta Corte”: è il titolo del comunicato della Regione Campania sulla sentenza della Consulta. “Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti”, scrive il governatore De Luca nella nota. “La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti“, aggiunge il presidente. Il comunicato della Consulta – La Corte costituzionale, in una nota, spiega che “l’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, ‘ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”. Secondo la Consulta “con tale ultimo inciso, il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge numero 165 del 2004, così violando l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Il divieto del terzo mandato consecutivo opera, infatti, per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del presidente della Giunta regionale”.